Studio legale dell'avvocato Massimiliano Fiorin

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Diritto commerciale

- Entra in vigore oggi il Regolamento comunitario n. 805 del 21 aprile 2004 (v. testo in [PDF]), che istituisce la figura del “titolo esecutivo europeo” per i crediti non contestati. Si tratta indubbiamente di un passo avanti sul cammino dell’integrazione dei sistemi giudiziari europei, anche se, come vedremo, a nostro parere non è certo che la direzione sia quella giusta.

Da oggi è quindi possibile derogare, in un ampio numero di casi, alla necessità di ottenere l’exequatur del giudice dello Stato dove si intende mettere in esecuzione un provvedimento giudiziario o un atto pubblico di provenienza comunitaria, contenente la condanna al pagamento di somme di denaro.

Ricordiamo che l’exequatur è un procedimento nazionale di verifica della regolarità dei giudicati e degli atti pubblici esecutivi stranieri, attualmente disciplinato dagli articoli 67 e 68 della legge 31 maggio 1995, n. 218, nonché per gli Stati comunitari (Danimarca esclusa) dagli articoli 38 e seguenti del Regolamento n. 44/2001, che ha preso il posto della Convenzione di Bruxelles del 1968.

Dunque, a fronte dei crediti “non contestati”, invece di ricorrere all’autorità giudiziaria designata dallo Stato dove si intende mettere in esecuzione il titolo (che nel nostro Paese è la Corte d’Appello), da oggi sarà possibile rivolgersi direttamente al giudice che ha emesso il provvedimento, per ottenere la certificazione dello stesso come “titolo esecutivo europeo”.

Tale certificazione, assieme al provvedimento esecutivo, potrà essere presentata per l’esecuzione forzata direttamente agli Ufficiali Giudiziari degli altri Stati comunitari, senza dover essere convalidata da un giudice nazionale.

E’ quindi evidente la rinuncia di sovranità giudiziaria che questo Regolamento comporta, in un ambito che copre una gran parte del diritto civile e commerciale, dal momento che le materie escluse sono sostanzialmente le stesse del Regolamento 44/2001 (crediti fiscali, doganali, amministrativi, stato e capacità delle persone, regime patrimoniale tra coniugi, fallimenti, successioni, sicurezza sociale ed arbitrato), alle quali si aggiungono i crediti verso lo Stato dipendenti da atti autoritativi illegittimi (v. art. 2 Regolamento 805/2004, che pone una specificazione forse superflua), i casi di difetto di giurisdizione (v. art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento 805/2004), e infine i contratti dei consumatori.

Difatti questi ultimi, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lett. d) del Regolamento in esame, così come del resto – salvo rare eccezioni – già avveniva a norma dell’articolo 16 comma 2° del Regolamento 44/2001, mantengono comunque il diritto di essere convenuti esclusivamente nel proprio Stato di domicilio.

Altre tipologie di provvedimenti comunitari esclusi dalla possibilità di divenire “titoli esecutivi europei” al momento sono difficilmente catalogabili, visto che dovrebbe trattarsi perlopiù di procedimenti afflitti da vizi di notifica o di informazione del convenuto, che i Giudici nazionali avrebbero dovuto comunque sanzionare prima di dare luogo ad una decisione esecutiva.

Tuttavia, il punto fondamentale è che la deroga all’exequatur nazionale è limitata ai cosiddetti “crediti non contestati”: con questa definizione non si intendono soltanto i crediti riconosciuti dal debitore in giudizio, in una transazione giudiziale o in un atto pubblico, bensì anche tutti i provvedimenti giudiziari – compresi quelli parziali, anticipatori od interinali – che sono stati dichiarati esecutivi dal Giudice di origine, nell’ambito di procedimenti nei quali il debitore è rimasto contumace pur essendo stato messo in grado di interloquire, secondo determinati requisiti minimi previsti dallo stesso Regolamento in esame.

E’ da notare che ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lettera c) di detto Regolamento, affinché sia riconosciuta la “non contestazione” del credito può essere sufficiente che il debitore – per quanto già costituito in giudizio – sia rimasto assente in un’udienza nella quale era stato messo in grado di comparire o di farsi rappresentare, qualora la legislazione dello Stato del giudice procedente ricolleghi alla mancata partecipazione a detta udienza una ammissione tacita del credito o dei fatti costitutivi dello stesso.

Ne discende che dovrebbero risultare non validi come “titoli esecutivi europei” tutti i provvedimenti emessi inaudita altera parte, ma solo fino al momento in cui non si verificherà la valida contumacia del debitore – secondo le norme dello Stato del procedimento – presso l’udienza fissata per un esame, anche solo delibatorio, del credito stesso.

Tanto è vero che le “norme minime” previste dal Capo III del Regolamento in esame come obbligatorie per il riconoscimento della qualità di “titolo esecutivo europeo” sono tese a garantire unicamente che al debitore sia stata data adeguata informazione dell’esistenza del procedimento nei suoi confronti, e la possibilità di opporsi.

In quest'ottica, è pertanto dubbio che potranno essere certificati come “titoli esecutivi europei” i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 c.p.c., almeno fino al momento in cui non sarà inutilmente spirato il termine per l’opposizione. E lo stesso vale per i provvedimenti cautelari che impongono una prestazione pecuniaria, come i sequestri conservativi.

E’ infatti già assai dubbio che la somma portata in questi ultimi possa considerarsi “credito esigibile” ai sensi e fini del Regolamento in esame (v. art. 4, punto 2), vista la natura puramente cautelare del provvedimento, ma anche in ipotesi affermativa a rigore si dovrebbe ritenere che la certificazione come “titolo esecutivo europeo” possa essere concessa solo in caso di mancata comparizione del debitore all’udienza ex art. 669 sexies c.p.c.. Infatti, se il convenuto svolge attività difensiva, anche solo in sede cautelare, fa venire meno il requisito della “non contestazione” del credito, e quindi il presupposto dell’applicabilità del Regolamento.

La certificazione di “titolo esecutivo europeo” dovrebbe peraltro essere concessa per tutte le condanne pecuniarie emesse all’esito dell’impugnazione di altre decisioni che a loro volta, essendo “non contestate”, avrebbero potuto essere certificate come sopra (art. 3, paragrafo 2).

Ed è qui che si evidenziano, a nostro parere, svariati motivi di perplessità, soprattutto perché non è chiaro fino a che punto del procedimento d’origine debba sussistere la “non contestazione” del credito vantato.

Peraltro, non è nemmeno scontato – e forse il punto richiederà una pronuncia di interpretazione pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia UE – che mediante il termine “impugnazione” il Regolamento in esame abbia inteso riferirsi solo a un procedimento avanti al giudice di grado superiore a quello di prime cure, e non anche il riesame successivo di un provvedimento provvisorio da parte dello stesso organo giurisdizionale che lo ha concesso, eventualmente in composizione diversa (ed è ovvio che la differenza pratica sarebbe abissale).  

Stando alla lettera del Regolamento, la certificazione come “titolo esecutivo europeo” dei provvedimenti emessi a seguito di impugnazione, dovrebbe essere possibile solo qualora tale certificazione fosse stata già effettivamente riconosciuta in prime cure, e non solo nei casi in cui essa sarebbe stata solo potenziale.

Infatti, l’art. 6, paragrafo 3, prevede che all’esito dell’impugnazione possa essere rilasciato un “certificato sostitutivo” del “titolo esecutivo europeo”, senza però precisare se quest'ultimo possa essere riconosciuto per la prima volta rispetto al provvedimento di secondo grado (o di riesame). Sul punto detto articolo si limita ad un rimando all’art. 12, paragrafo 2, che in effetti sembrerebbe prevedere la possibilità di rilascio ex novo all’esito dell’impugnazione, purché permanga il requisito della “non contestazione”, sul quale invece nulla dice l’art. 6.

E’ questo il motivo per cui la questione ci appare rilevante: anche se in linea di principio nulla dovrebbe ostare alla concessione per la prima volta del “titolo esecutivo europeo” solo rispetto a decisioni giudiziarie di secondo grado (ovvero di riesame), è anche vero che in genere se un provvedimento giurisdizionale giunge ad essere impugnato o riesaminato è perché il convenuto si è costituito, e quindi ha contestato il credito.

Cosa che dovrebbe eliminare alla radice la possibilità di concessione del “titolo esecutivo europeo”, se non fosse perché sussiste la possibilità prevista dall’art. 3, paragrafo 1, lettera c), secondo il quale si può certificare come sopra il provvedimento emesso nei confronti di un convenuto già costituito, che però abbia mancato di farsi rappresentare in un’udienza decisiva ai fini della concessione.  

Per questi motivi sarà assai curioso conoscere la sorte dei provvedimenti esecutivi nei quali il debitore, rimasto contumace in primo grado (ovvero fino al riesame del provvedimento da parte dello stesso organo) abbia provveduto a costituirsi solo in seguito. Infatti in questa ipotesi il debitore, pur risultando comunque perdente nel merito e quindi condannato, fa comunque perdere al credito vantato la qualità della “non contestazione”. E questo dovrebbe eliminare in radice la “autoeseguibilità” del relativo provvedimento, ai sensi del Regolamento in esame.

Come appena osservato, stando all’art. 12, paragrafo 2, del predetto Regolamento, sembrerebbe che i requisiti della “non contestazione” debbano persistere al momento della decisione di appello. Però, a ben vedere detto articolo riguarda solo le cosiddette “norme minime” di informazione al convenuto per la concessione del “titolo esecutivo europeo”, e non la sua concedibilità tout court, che invece parrebbe disciplinata dall’art. 6, paragrafo 3.

Quest’ultimo articolo sul punto si limita a richiamare il suddetto art. 12, ma solo dopo avere fatto capire che il “titolo esecutivo europeo” dovrebbe necessariamente essere stato concesso già in primo grado, e che a seguito dell’impugnazione che abbia confermato la condanna pecuniaria potrebbe essere concesso unicamente un “certificato sostitutivo”.

Peraltro, se davvero quest’ultima limitazione esistesse, non se ne vedrebbe la ratio, se non quella di preservare l’efficacia dei provvedimenti già messi in esecuzione in altri Stati comunitari secondo la nuova normativa. Il che peraltro non sarebbe necessario, visto che il Regolamento prevede la possibilità di ottenere dal giudice d’origine anche la certificazione del venir meno dell’efficacia del “titolo esecutivo europeo” già concesso, qualora la circostanza si verifichi a seguito delle vicende del procedimento originario (art. 6, paragrafo 2).

Ma la di là del caso particolare delle impugnazioni, a nostro parere è in tutta la generale divaricazione tra crediti “contestati” e “non contestati” che si manifesta una certa incongruenza di fondo di tutta la nuova disciplina.

Essa difatti da una parte introduce una sostanziale rinuncia alla sovranità giurisdizionale nazionale, riguardo all’esecutorietà dei provvedimenti di altri Stati comunitari, nei casi in cui il debitore è rimasto contumace; dall’altra però essa conserva l’onere di ricorrere all’exequatur presso lo Stato dell’esecuzione in tutti quei casi in cui il debitore ha visto esaminate e respinte nel merito le proprie eccezioni.

Ciò in quanto, a rigore, dovrebbero senz’altro rimanere esclusi dalla nuova disciplina le sentenze e i provvedimenti parziali, anticipatori, od interinali nei quali comunque il debitore abbia contestato in giudizio il credito. Tant’è che l’articolo 27 del Regolamento 805/2004 precisa che non è affatto abrogata la disciplina dell’exequatur già prevista dal Regolamento 44/2001 o da altre norme applicabili, che continueranno quindi ad essere utilizzabili in tutti quei casi nei quali il “titolo esecutivo europeo” non poteva essere rilasciato o non è stato chiesto.

Come a dire che da oggi, grazie alla certificazione di “esecutorietà europea” concessa dal medesimo giudice del procedimento a quo, le condanne pecuniarie esecutive provenienti degli altri Stati membri risulteranno più inattaccabili davanti ai giudici dello Stato dell’esecuzione, nel caso che siano state emesse senza effettivo contraddittorio (purchè sia stata rispettata la normativa straniera sulla contumacia e il diritto di difesa), rispetto al caso in cui siano state emesse a contraddittorio effettivo.

Inoltre, va osservato che il Regolamento 44/2001 consente al giudice dello Stato dell’esecuzione il rifiuto dell’exequatur nei casi di decisioni straniere contrarie all’ordine pubblico nazionale (che invece non viene preso in considerazione dal Regolamento 805/2004), e soprattutto nei casi in cui il convenuto non abbia ricevuto la domanda giudiziale “in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese” (art. 34 Reg. 44/2001). Quest’ultima è una dizione più generica, e quindi più ampia, dell’ipotetica lesione del diritto di difesa da parte del giudice comunitario a quo, rispetto alle “norme minime” previste dal Regolamento che oggi entra in vigore.

Oltretutto, la validità del provvedimento straniero “autoeseguibile” a norma del nuovo Regolamento non potrà mai essere sindacata come tale davanti al giudice dello Stato dell’esecuzione: a quest’ultimo difatti è fatto espresso divieto di riesame nel merito delle condizioni del rilascio del “titolo esecutivo europeo”, salvo il caso di conflitto con un giudicato anteriore che il debitore non abbia avuto la possibilità di fare valere nel procedimento d’origine (v. art. 21 Regolamento 805/2004).

Il giudice dell’esecuzione potrà sospendere di iniziativa l’efficacia del “titolo esecutivo europeo” solo nel caso che il debitore abbia impugnato lo stesso davanti al giudice d'origine, ovvero abbia chiesto il riesame della validità della certificazione: tuttavia ciò potrà avvenire solo “in circostanze eccezionali”, in mancanza delle quali il giudice dell’esecuzione potrà solo limitare l’efficacia del provvedimento agli atti conservativi o sottoporlo a cauzione (art. 23 Regolamento 805/2004: sarà dunque interessante vedere se e in che termini un giudice dell’esecuzione italiano potrà trasformare in un sequestro conservativo un provvedimento straniero già esecutivo, mediante una sorta di conversione ex art. 686 c.p.c. operata “in senso inverso”). 

In ogni caso, tutte le incongruenze qui segnalate nascono dal fatto che, per effetto di una esplicita scelta politica, il nuovo Regolamento tenderà a premiare i sistemi giudiziari più celeri e quindi efficaci per i creditori, rispetto a quelli più garantisti e quindi tali da offrire più ampie possibilità di contestazione ai debitori.

Abbiamo già fatto notare questi problemi in varie sedi, e generalmente abbiamo ricevuto in risposta la considerazione secondo cui un sistema processuale premiale per i creditori favorisce l’economia, scoraggia le dilazioni di pagamento, e soprattutto crea una sorta di competitività tra i sistemi giudiziari comunitari per cui diventerà sempre più necessario, per i legislatori, garantire il più possibile la celerità dei propri giudizi.

Che questo sia un obiettivo dell’Unione Europea è esplicito ed indubbio, come si evince anche dai considerando che precedono il regolamento 805/2004, e come del resto dimostrano anche altre norme comunitarie in materia di obbligazioni: ad esempio la Direttiva 2000/35 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che ha dato luogo nel nostro ordinamento al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Però, che si tratti necessariamente di un progresso sul piano del diritto e della giustizia sostanziale, ci pare ancora da dimostrare. Intanto, se si prescinde dalle esigenze di celerità, non si vede quale sia la ratio di garantire maggiore efficacia esecutiva a provvedimenti giudiziari ottenuti in contumacia del debitore convenuto, rispetto a quelli ottenuti a seguito di un procedimento – non necessariamente a cognizione piena – nel quale il debitore si è costituito ed è risultato perdente.

Inoltre, si può anche osservare che in linea di massima gli ordinamenti processuali più celeri sono anche quelli degli Stati più economicamente forti dell’Unione Europea, i quali oltretutto non sempre concedono termini a difesa più elevati in caso di debitori residenti all’estero, come invece avviene con il nostro art. 641 c.p.c. per l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Si pensi solo, a mero titolo di esempio, agli Orders che possono essere ottenuti nel Regno Unito mediante un claim presso il Queen’s Bench Division, che per non diventare esecutivi concedono termini di costituzione per il debitore ingiunto di soli quattordici giorni, elevabili a ventotto unicamente dietro richiesta.

Se si considera che, per essere piena ed effettiva, la tutela delle ragioni dei convenuti residenti all’estero richiede generalmente maggiori termini rispetto a quella delle controparti nazionali (se non altro per la necessità di predisporre la traduzione di atti e documenti), penalizzare ulteriormente la difesa degli stranieri comunitari mediante la possibilità di ottenere dalla propria giurisdizione domestica un “titolo esecutivo europeo”, che non sarà più sindacabile nello Stato del convenuto nemmeno a mezzo della pur limitata garanzia dell’exequatur, potrebbe dimostrarsi una scelta piuttosto discriminatoria e lesiva del diritto di difesa.

D’altro canto, non è nemmeno detto che siano necessariamente i creditori residenti negli Stati comunitari economicamente più forti, e nemmeno in quelli più evoluti sul piano del diritto processuale, quelli che potrebbero più avvantaggiarsi della nuova possibilità.

Il fenomeno del forum shopping al quale in genere ricorre il contraente contrattualmente più forte, potrebbe infatti diventare ancor più vessatorio mediante la predisposizione di clausole di competenza in favore di giurisdizioni nazionali europee particolarmente “ostiche” per i debitori, a causa di ridotti termini di costituzione concessi ai convenuti, o anche solo per effetto delle difficoltà linguistiche.

In definitiva, ci pare che il Consiglio dell’Unione Europea mediante il Regolamento in esame abbia un po’ frettolosamente presunto che la “non contestazione” giudiziale del credito pecuniario sia sinonimo della sua veridicità, certezza ed esigibilità: il che può essere vero nella maggior parte dei casi, ma non è una regola assoluta, specie in ambito comunitario dove le distanze e le diversità linguistiche e legislative sono comunque onerose per le parti debitrici. Non solo queste ultime hanno bisogno di maggiore tempo per predisporre traduzioni, reperire adeguata assistenza legale all’estero, ma devono anche sobbarcarsi maggiori costi.

Per non contare il fatto che anche le spese giudiziali del procedimento a quo di regola vengono ad assumere la stessa esecutorietà del “titolo esecutivo europeo” che si viene a formare (art. 7, Regolamento 80/2004): dunque questo comporta che con il nuovo sistema verranno premiate non solo le giurisdizioni più celeri e sbrigative, ma anche quelle dove la liquidazione giudiziale delle spese legali è più alta. Due fattori, questi ultimi, che a rigore di logica dovrebbero essere inversamente proporzionali, anche se l’esperienza dimostra che non è vero, perché in linea di massima sono più alte le spese legali degli Stati più forti economicamente, che però sono anche quelli con i sistemi giudiziari mediamente più celeri.

Lo scenario che si profila con il nuovo Regolamento 805/2004, dunque, sarà senz’altro vantaggioso per gli avvocati, ma non è detto che lo sarà per i cittadini, e soprattutto non è detto che si tratterà di una soluzione equa ed equilibrata. (M.F. 24.10.05)

 

 

- Banca d’Italia condannata per il “signoraggio”. Davvero originale questa decisione del Giudice di Pace di Lecce (Sent. 15 settembre 2005 [PDF]), che avvalendosi dello strumento dell’equità ha messo in discussione nientepopodimeno che i diritti percepiti dalla Banca d’Italia sulla emissione della cartamoneta, condannando la predetta al risarcimento di 87 euro a favore di un privato cittadino.

Nonostante la mitezza dell’importo, la causa petendi era tutt’altro che bagatellare, anche se parafrasando Flaiano vien da dire che si sia trattato di una questione grave ma non seria. In altri termini, siamo in presenza di una presa di posizione squisitamente di principio, che prima di questa decisione rappresentava solo il cavallo di battaglia di alcuni cultori un po’ eccentrici delle scienze economiche. L'aspetto grave è che si sia ritenuto di poterne fare applicazione per via giudiziaria, in quanto per ottenere questo risultato il Giudice di Pace ha dovuto travalicare ampiamente il proprio naturale ambito di competenze, e altresì prescindere non poco dall’ordinamento positivo.

Il risultato è che ora i suddetti 87 euro in teoria sarebbero dovuti a ciascuno di noi cittadini, che usiamo quotidianamente l’euro. Quindi – specie in considerazione del fatto che la questione non è più “nuova” e quindi potrebbe anche venire meno la compensazione delle spese di giudizio – sul punto potrebbe scatenarsi l’ennesima corsa ai Giudici di Pace da parte delle associazioni dei consumatori. E anzi, visto il precedente, potrebbe crearsi la fila davanti alla cancelleria del Giudice di Pace di Lecce, del quale la Banca d’Italia a quanto pare non ha pensato di mettere in discussione la competenza territoriale, forse perché gli altri punti deboli della domanda erano assai più appariscenti.

A nostro modo di vedere, tuttavia, difficilmente le conseguenze saranno devastanti, dal momento che sul piano del diritto le motivazioni della decisione in esame appaiono estremamente labili ed apodittiche, e quindi destinate a soccombere in Cassazione.

Trattandosi di sentenza resa ex art. 113 secondo comma c.p.c., la Banca d’Italia si troverà difatti costretta a ricorrere direttamente alla Suprema Corte, e si spera che con l’occasione quest'ultima avrà modo di riflettere anche sui notevoli limiti che sta dimostrando l’istituto stesso del giudizio di equità.

Introdotta dal codice per consentire l’uso del buon senso nelle cause di minor valore, già altre volte l'equità si era rivelata suscettibile di trasformarsi in una specie di scorciatoia per alcuni settori della classe forense e della stessa magistratura onoraria, interessati ad ottenere sentenze-pilota a supporto delle proprie altisonanti teorie – a volte anche interessanti, ma in altri casi un po’ eccentriche e demagogiche – senza dover sottostare né al rigore dell’ordinamento, né a quello del giudizio dei magistrati togati.

Il puntiglioso cittadino del caso di specie era difeso da un avvocato di un’associazione di consumatori, che con la tipica sobrietà di questo genere di sodalizi – unita ad una notevole dose di eleganza professionale – ha definito sul proprio sito internet la sentenza ottenuta nella causa da lui stesso patrocinata come “storica ed epocale”. Ma è davvero così?

Il principio affermato dal Giudice di Pace di Lecce è quello per cui la Banca d’Italia, non avendo più un capitale partecipato da una maggioranza di enti pubblici (come dovrebbe avvenire a norma di Statuto), bensì da banche e altri soggetti privati, per questo solo motivo non avrebbe più diritto a pretendere per la propria attività di emissione somme maggiori a quelle del costo materiale della stampa della cartamoneta.

Per la verità le conclusioni prese dal ricorrente erano più adeguate all’importanza “epocale” di ciò che si voleva affermare: l’attore infatti aveva chiesto che il giudice accertasse e dichiarasse in primo luogo “che la Proprietà della Moneta è della Collettività Nazionale ed Europea, mentre la Banca Centrale ha il solo compito di provvedere alla stampa”.

Già qui la questione appariva curiosa, dal momento che tutti noi – compresi gli avvocati, i magistrati e gli economisti – siamo portati d’istinto a pensare che invece il denaro sia di proprietà del suo possessore (di buona fede). Specie da quando non esiste più la cosiddetta “convertibilità”, e quindi l’Istituto di emissione non è più tenuto nemmeno in linea di principio a rendere oro in cambio dei propri biglietti. Del resto già alle matricole di giurisprudenza insegnano che il denaro è un bene mobile come tutti gli altri, e non va confuso con i titoli di credito anche se una volta sulle banconote si leggeva che erano “pagabili a vista al portatore”.

Invece, secondo la tesi sostenuta dall’attore, dal momento che non esiste più la sunnominata “convertibilità”,  le banche centrali emittenti non dovrebbero più considerarsi proprietarie delle banconote che emettono. La proprietà di queste ultime dovrebbe al contrario ritenersi trasferita alla collettività, che per il solo fatto di accettarle in pagamento all’importo nominale creerebbe in esse il valore indotto ben superiore a quello cartaceo (un po’ come avviene per i francobolli rari).

Dunque la moneta non dovrebbe essere addebitata, bensì accreditata alla “Collettività”, che non a caso nella citazione in esame veniva sempre nominata con l'iniziale maiuscola. Come conseguenza di tutto il ragionamento, al giudice del caso di specie è stato chiesto testualmente di voler dichiarare che “la Massa Monetaria in circolazione è dei componenti dell’Unione Europea, e che, per l’effetto, il Debito Pubblico non esiste, dovendosi al contrario ritenerlo Credito Pubblico”.

La sottile distinzione non era solo nominale, dal momento che – anche al fine di salvare il principio dell’interesse ad agire – se ne è fatta discendere una clamorosa richiesta di risarcimento, da presumersi pari alla quota pro-capite di debito pubblico che ogni cittadino europeo stando a questa logica avrebbe diritto di chiedere in restituzione.

Per evitare che il povero Giudice di Pace si spaventasse e potesse sospettare che una statuizione così clamorosa fosse un po’ troppo solenne per un magistrato non togato di provincia, l’attore aveva poi precisato che in ogni caso rinunciava al risarcimento dovutogli per la parte superiore ai 1.100 euro. Tale limitazione – senz’altro determinata non a caso – ha consentito al giudice di decidere secondo equità, e così di dimostrare pur senza volerlo tutti i limiti ai quali può dare luogo questo istituto processuale.

Infatti il giudice leccese non si è affatto lasciato impressionare, e invece di cavarsela con una facile decisione sulla legittimazione attiva del puntiglioso risparmiatore, o magari sulla legittimazione passiva della Banca d’Italia (espressamente eccepita dalla stessa, che – a onor del vero – non ha snobbato l’impegno e si è regolarmente costituita), ha deciso di entrare nel merito della questione.

Pertanto, ha nominato un Consulente Tecnico d’Ufficio, che si è sentito affidare il compito testuale di “accertare di chi fosse la proprietà della moneta”. Ad essere sinceri, se non avessimo potuto sfogliare la ponderosa relazione prodotta dal perito leccese (che l’avvocato dell’attore ha parimenti pubblicato in formato informatico sul proprio sito internet) avremmo voluto vedere la faccia dello stesso al momento della formulazione di così filosofico quesito. Che se non fosse stato filosofico, non si capirebbe che cosa avesse avuto di così “tecnico” da non poter essere risolto in diritto dal giudice.

Difatti a questo punto ci sentiamo in dovere di precisare che quanto sopra risulta interamente da una sentenza della Repubblica, e stiamo commentando una causa vera, e non una poesia di Trilussa. Al Consulente d’Ufficio è stato poi chiesto di decidere “in particolare se … [la proprietà della moneta]  fosse della collettività nazionale o di altro ente, accertato il danno medio derivante dal cosiddetto debito di signoraggio”.

Il concetto del “signoraggio”, per quel che ci è stato dato di vedere sul sito del battagliero avvocato di parte attrice, non era stato indicato espressamente nella narrativa e nelle conclusioni dell’atto di citazione, che come sopra riportato erano assai più generiche ed ambiziose, bensì è comparso per la prima volta nel quesito formulato dal Giudice di Pace per il C.T.U..

Il che indica come senz’altro il magistrato debba avere studiato molto a fondo la questione, prima di affidarla al Consulente. E a leggere la relazione di quest'ultimo, si intuisce appunto che l’espressione da lui assunta al momento della formulazione dei quesiti non deve poi essere stata troppo perplessa. Infatti, risulta dalla perizia che si sia buttato a capofitto nel problema, prendendo molto sul serio la teoria dell'attore, e di fatto suggerendo al giudice tutta la motivazione della sentenza di accoglimento.

Pertanto possiamo venire al punto, o quasi, visto che il tenore letterale della sentenza ci costringe ad una piccola digressione storica. Ciò in quanto le motivazioni della decisione in esame prendono le mosse non da considerazioni di fatto o di diritto, bensì da una ricostruzione di storia economica degna di una puntata di “Quark”.

Il Giudice di Pace di Lecce ci ha difatti narrato che l’uso della moneta si è affacciato sulla scena del mondo quando ai mercanti e poi alle banche è stato riconosciuto il diritto di vedersi apporre sul proprio oro, o altro metallo prezioso, l’effigie del sovrano. Il quale avrebbe così garantito con la propria autorità il valore del conio e la regolarità dei pagamenti a mezzo dello stesso; e soprattutto – almeno in seguito – la differenza tra il valore intrinseco del metallo e il valore nominale della moneta.

Ovviamente questo esercizio dell’autorità del sovrano ha sempre avuto un prezzo, che in origine sarebbe consistito nel diritto di trattenere una parte del metallo portato a far coniare: tale diritto, in quanto superiore al costo intrinseco del conio della moneta, veniva appunto detto “di signoraggio”.

Questo ci insegna la storia dell’economia. Dovrebbe tuttavia essere noto anche ad un livello divulgativo che dall’antichità ad oggi le cose sono diventate alquanto più complicate, se non altro perché – come sopra accennato, e anzi dedotto dallo stesso attore della causa in esame – la effettiva convertibilità delle cartamonete in oro già più di trent’anni fa era diventata un’idea talmente mitica da essere abbandonata anche in linea teorica.

Infatti, sia detto sempre a titolo di divulgazione, nel 1971 gli Stati Uniti di Richard Nixon decisero di annunciare che non avevano più né la possibilità né la convenienza di garantire tutta l’economia mondiale con le riserve auree a copertura del dollaro, come era avvenuto per tutto il dopoguerra fin dai famosi accordi di Bretton Woods.

Una volta abbandonato il principio della convertibilità divenne evidente che se gli Stati moderni avessero potuto battere moneta senza alcun limite per finanziarsi a spese dei cittadini, la possibile destabilizzazione delle economie di mercato per via dell’aumento abnorme dell’inflazione e del debito pubblico, in pratica sarebbe rimasta priva di freni. Anche se un aumento della moneta circolante in determinate situazioni è da ritenersi virtuoso, perché favorisce investimenti e consumi, e dunque l’aumento di produzione e occupazione.

Questo è uno dei motivi per i quali gli istituti di emissione dei paesi occidentali godono di autonomia monetaria, e in linea di principio non devono sottostare ai governi (spendaccioni per natura, viste le esigenze elettorali) nel decidere se tirare il freno ovvero allentare la briglia all’economia mediante l’aumento della massa monetaria circolante. O più precisamente, visto che nel libero mercato alla fin fine circola sempre tutta la moneta che il sistema richiede, mediante l’azione sui tassi praticati per il finanziamento delle banche (saggio ufficiale di sconto).

Il signoraggio moderno ha dunque assunto una funzione regolativa della stabilità dell’economia, che peraltro ha teso a diventare sempre più simbolica. Difatti negli ultimi anni, specie in Paesi straindebitati come l’Italia, le banche centrali hanno preferito controllare la stabilità monetaria agendo sul mercato attraverso l’acquisto o la vendita di grandi quantità di titoli di Stato, operazione che aumenta o riduce la quantità di moneta circolante.

Nonostante tutto ciò, a quanto pare, sia il Consulente d'Ufficio che il Giudice di Pace leccese hanno ritenuto che la pratica del “signoraggio” sia tuttora una gabella insopportabile, almeno finché resterà affidata alle banche e non allo Stato stesso.

Posizione di principio, come vedremo, in quanto secondo la sentenza in esame l’illegittimità del sistema non sembrerebbe derivare dall’esistenza in sé di un costo del denaro, quanto dal fatto che da diversi anni nel nostro Paese la banca centrale è una società per azioni partecipata in massima parte da altre banche e istituti assicurativi. Cosa che in effetti ha fatto sorgere molti dubbi per la commistione tra controllori e controllati che si è così determinata, anche se non si capisce proprio perché questo problema politico dovrebbe comportare l’illegittimità del “signoraggio”.

Per la verità, vi è una base normativa che consente di mettere in discussione la sostanziale privatizzazione della Banca d’Italia che – almeno prima della recente caduta in disgrazia di Palazzo Koch, a causa di vari scandali finanziari e poi dell’accesa querelle scatenatasi riguardo al Governatore Fazio – non aveva scandalizzato quasi nessuno. Anzi, probabilmente era apparsa a molti come un’ulteriore garanzia di autonomia dell’Istituto.

L’articolo 3 dello Statuto della Banca d’Italia prevederebbe infatti che “in ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici” o di società controllate dalla mano statale o parastatale.

E’ vero che si tratta di una norma non rispettata, ma sostenere che questo metta in discussione la natura di “istituto di diritto pubblico” della Banca d’Italia ci sembra un po’ gratuito, dal momento che tale natura rimane solennemente affermata dall’articolo 1 dello stesso Statuto, e comunque deriva dalle numerose funzioni pubblicistiche dell’Istituto.

E soprattutto, non si vede comunque il nesso con il diritto “di signoraggio”, o per meglio dire con il reddito monetario che la Banca d’Italia percepisce e da qualche anno redistribuisce nell’ambito del sistema della Banca Centrale Europea.

Tuttavia, secondo il perito e poi il Giudice di Pace leccese il reddito connesso con l’emissione della moneta dovrebbe vedere quale beneficiario lo Stato, e non gruppi privati, tantomeno se si tratta di banche. E come ripetiamo, non si riesce nemmeno a scorgere dove sia il fondamento giuridico di questa presa di posizione, se non nel fatto che una volta il “signoraggio” era un diritto del Principe del quale, a quanto pare, a Lecce hanno opinione così alta da ritenere inammissibile che possa essere trasferito ad enti non direttamente controllati da chi ne ha ereditato la sovranità, cioè lo Stato.

Però ripetiamo che non si tratta soltanto di opinioni più o meno paradossali, dal momento che da esse si è dedotto – quasi magicamente – che all’attore in giudizio dovranno essere restituiti 87 euro, valutati secondo un curioso criterio contabile come importo pro-capite sottratto ad ogni cittadino mediante la “sottrazione allo Stato” (identificato automaticamente con la collettività) dei proventi del costo del denaro.

Salta all’occhio che per arrivare alle suddette conclusioni, condite – bontà del giudice – da una compensazione delle spese di giudizio “per la novità della questione”, ma anche da una liquidazione a carico della Banca soccombente dei pur sudati onorari del C.T.U., si è dovuto saltare a piè pari il valore di tutta una serie di principi e di atti normativi, anche di livello europeo. I quali ultimi, oltretutto, secondo consolidata giurisprudenza dovrebbero essere inderogabili anche in sede di giudizio equitativo.

Insomma, si è deciso che lo Stato pagherebbe all’istituto di emissione somme non dovute, ma non in base ad una legge nazionale o comunitaria, bensì in virtù della purissima petizione di principio per cui solo lo Stato avrebbe diritto di battere moneta, senza la possibilità di rinunciarvi o di delegarla a privati.

Oltre a ciò, si è deciso che qualunque cittadino, in quanto espressione della “collettività nazionale proprietaria della moneta” avrebbe diritto a farsi rimborsare iure proprio per i diritti sovrani che lo Stato non avrebbe dovuto riconoscere nei confronti di un Istituto che, indipendentemente dall’assetto proprietario, continua ad essere considerato dall’ordinamento come una persona giuridica di diritto pubblico.

Come a dire che secondo la magistratura onoraria leccese i privati possono sostituirsi allo Stato nell’esigere i suoi diritti sovrani, anche qualora lo stesso abbia delegato tali diritti con atti aventi forza di legge, oltretutto non solo a favore di altre persone giuridiche pubbliche, ma anche a favore di entità sovranazionali quali la Banca Centrale Europea, che è un istituto di diritto comunitario.

Inoltre, è assai curioso andare a vedere come il perito d’ufficio ha determinato l’importo di 87 euro: risulta che lo stesso si sia limitato ad estrapolare dai bilanci della Banca d’Italia dal 1996 al 2003 (chissà poi perché solo quelli) l’utile d’esercizio che, a norma di Statuto, non è stato attribuito allo Stato ma distribuito ai partecipanti al capitale sociale, detratto solo il rendimento statutario dei titoli e la quota assegnata all’Inps.

Ciò in quanto quest’ultimo “socio” di Bankitalia, essendo rimasto l’unico ente pubblico, sarebbe anche l’unico che può identificarsi con lo Stato; quindi la sua partecipazione al reddito da signoraggio, nell’ottica del ragionamento operato dal C.T.U. riguardo alla “proprietà della moneta”, sarebbe l’unica a non essere illegittima.

L’importo risultante è stato poi diviso puramente e semplicemente per la popolazione italiana, e da qui è derivata la somma di 87 euro che il Giudice di Pace ha poi solertemente riconosciuto all’attore a titolo di “risarcimento”.

La ricostruzione del perito appare dunque piena di falle concettuali, e non solo: ad esempio, sembra che non si sia tenuto conto del fatto che l’emissione di banconote non è l’unica attività affidata dallo Stato alla Banca d’Italia, che svolge anche funzioni di politica monetaria, tesoreria e vigilanza sui mercati (nonostante le polemiche di merito recentemente sorte al riguardo), e pertanto non si vede per quale motivo sarebbe illegittimo retribuire tali funzioni con il reddito monetario; nemmeno si capisce fino a che punto sui calcoli periziali abbia inferito il fatto che dal 2002 c’è di mezzo anche la Banca Centrale Europea, che percepisce e redistribuisce il reddito monetario di cui sopra tra vari istituti nazionali e sopranazionali; infine, dal momento che è un fatto notorio che non tutti i cittadini hanno la stessa disponibilità di moneta – se non nella dimensione utopica e un po’ surreale che traspare dal tenore della sentenza in esame – non è affatto chiaro per quale motivo il preteso danno dovrebbe essere risarcibile con un importo medio uguale per tutti.

Ma soprattutto, non si capisce sulla base di quale criterio giuridico il Consulente d’Ufficio e poi il Giudice di Pace abbiano potuto identificare la collettività dei privati, e per essa ciascun cittadino uti singuli, con lo Stato e gli enti pubblici che – secondo la singolare teoria accolta dalla sentenza – sarebbero gli unici legittimati ad introitare i redditi monetari della Banca d’Italia.

In altri termini, nonostante l’enorme portata di principio di quanto affermato dal magistrato in questione, non si capisce per quale motivo e fino a che punto le persone fisiche possano surrogarsi automaticamente alle persone di diritto pubblico.

E a parte quanto sopra, viene da chiedersi che cosa abbia portato il consumatore leccese, e con lui l’avvocato, il perito d’ufficio e da ultimo il giudice, a prendersela tutti così concordemente con il “signoraggio”, visti anche tutti problemi ben più seri di cui soffre oggi la politica monetaria e in particolare la Banca d’Italia.

A leggere le date della citazione e della CTU, non sembrerebbe nemmeno – per ragioni cronologiche – che la singolare vertenza sia stata concepita come contributo del foro leccese all’assedio in corso nei confronti del Governatore Fazio.

Siamo quindi andati a fare un giretto in rete, e abbiamo scoperto che rispetto al signoraggio è in corso da tempo una accesa battaglia d’opinione, da parte di alcuni singoli personaggi ai quali di certo non fa difetto l’anticonformismo, e magari anche un po’ di sindrome di Robin Hood. Anche se – come spesso accade a tipi del genere – essi non sembrano eccellere né per equilibrio né per senso della misura: abbiamo scoperto che persino l’ex questore di Genova recentemente trovato morto, Arrigo Molinari, sarebbe stato un acceso fautore di questa lotta contro il signoraggio. E difatti tra i bloggers c’è anche chi grida al complotto.

Quello che comunque interessa a noi è il problema generale dei limiti del giudizio di equità, che non è nemmeno la prima volta che sta dando discutibili prove di sé: l’assoluta autonomia della magistratura onoraria, se unita all’assedio dei sostenitori delle più varie ed estreme prese di posizione, a nostro parere comincia a suggerire l’urgenza di seri correttivi.

Ci si è già messo un freno con la riforma dell’art. 113 c.p.c. e la sottrazione al giudizio di equità dei contratti ad adesione: forse è stato il modo peggiore, perché a parte l’impressione di aver ceduto alle pressioni della lobby delle assicurazioni, in questo modo si è dato un colpo generalizzato ai diritti dei consumatori, che comunque restano i soggetti che dovrebbero essere primi beneficiari dei giudizi equitativi.

La vera soluzione a nostro parere risiede nell’attribuzione al C.S.M. e anche alla Cassazione di penetranti poteri di controllo e disciplinari sui Giudici di Pace, ma anche nella sospirata introduzione delle class action, che però visti certi esiti giudiziari a nostro parere sarebbero senz’altro da riservare a magistrati togati, se non proprio alle Corti d’Appello, come già avviene per le questioni relative alle infrazioni antitrust. (S.L.F. 6.10.05)
 

 

- Danno esistenziale anche per l'imprenditore che ha subito protesti illegittimi per colpa della banca. Lo ha deciso la III Sezione della Cassazione (Sent. 30 marzo 2005, n. 6732 [PDF]), legittimando in questo modo una peraltro lieve condanna risarcitoria che la Corte d'Appello di Roma aveva accordato ad un costruttore edile che non era riuscito a quantificare i danni patrimoniali subiti. Il ragionamento avallato dalla Cassazione è interessante: a suo dire nelle fasi di merito era stata certamente raggiunta la prova dell'an debeatur del risarcimento, ma giustamente non si era dato luogo a liquidazione equitativa del danno patrimoniale ex artt. 2056-1226 cod. civ. perchè sussisteva una "carenza di produzioni idonee alla quantificazione" (e allora, a cosa serve la liquidazione equitativa se occorre fornire comunque la prova del quantum?).

Tuttavia, secondo la Cassazione, era stata invece legittima la liquidazione del danno esistenziale, in quanto danno non patrimoniale che nella fattispecie era "obiettivamente grave" e quindi a ragione "liquidato equitativamente", in base ad un criterio insindacabile, in quanto "non appare all'evidenza iniquo".

Dobbiamo quindi ritenere che il danno esistenziale, figura ormai abbondantemente usata in tutti i casi nei quali non ricorre nè un danno patrimoniale nè un danno morale ma comunque si ritiene che il cittadino avesse ragione di prendersela, ora è anche utilizzabile tra imprenditori in vece dell'art. 1226 cod. civ. nei casi in cui è certo il danno patrimoniale (e di che tipo potrebbe mai essere il danno subito da un imprenditore ingiustamente protestato?), ma non si riesce a quantificarlo con certezza? (M.F. 28.4.05)