Studio legale dell'avvocato Massimiliano Fiorin   

    Via Rizzoli, 4 (Canton de' Fiori)   

    40125 Bologna - Italia    

  (+ 39) 051.273878   

    Fax (+ 39) 051.271034   

    contatti: desk@studiofiorin.it  PEC: studiofiorin@pec.it   

Diritto della proprietą intellettuale

- Discriminatoria ai sensi del Trattato CE la disposizione della Convenzione di Berna che prevede l'applicazione della legge del Paese di prima diffusione dell'opera, anche qualora la tutela del diritto d'autore e/o di proprietà industriale di altro Stato comunitario sia più ampia. La controversia di merito coinvolgeva la Tod's, nota fabbrica italiana di scarpe, che lamentava la contraffazione operata da una concorrente sul mercato francese.

Quest'ultima aveva eccepito che dal momento che in Italia la proprietà industriale su disegni e modelli non è tutelata dal diritto d'autore, ai sensi dell'art. 2, n. 7 della Convenzione di Berna non sarebbe stato possibile applicare la doppia tutela prevista in Francia. Detta norma in effetti prevede che "per le opere protette nel Paese d'origine unicamente come disegni e modelli può essere rivendicata, in altro Paese dell'Unione, soltanto la tutela ivi prevista per disegni e modelli".

La Corte di Giustizia, investita da questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale francese, ha deciso (Sent. 30 giugno 2005, in causa C-28/04 [PDF]) che di fatto la suddetta norma convenzionale può essere illegittima ai sensi dell'art. 12 CE, che vieta nell'Unione Europea discriminazioni basate sulla cittadinanza.

Infatti, e questo è stato il punto decisivo della questione, non si può negare che esista una speciale connessione tra il Paese di origine dell'opera, dove la stessa riceve la prima tutela di diritto d'autore e/o industriale, e la cittadinanza dell'autore dell'opera stessa. La Convenzione di Berna, che per quanto riguarda le arti applicate vieta l'applicazione della doppia tutela (sia diritto d'autore, sia diritto di privativa su disegni o modelli) anche quando nel Paese del giudizio sarebbe ammessa, nei casi in cui il Paese d'origine non la preveda, viene quindi ad essere discriminatoria per gli autori.

L'effetto della decisione va quindi nel senso di una maggiore apertura al principio della doppia tutela, che come è noto viene osteggiata in alcuni Paesi (tra i quali il nostro, vedi la nota sentenza Le Corbusier), anche ai fini di evitare che la maggiore estensione temporale del diritto d'autore possa ostacolare la libera circolazione delle applicazioni industriali aventi caratteristiche artistiche innovative, al di là dell'ordinaria privativa brevettuale. (S.L.F. 4.7.05)

 

 

- In Italia la metà del software proprietario è “pirata”. Secondo una ricerca promossa dalla Business Software Alliance, associazione che riunisce i produttori di software, l’Italia sarebbe la nazione europea, dopo la Grecia, con maggiore diffusione di software illegalmente installato nelle aziende e tra i privati. I risultati per il 2004 del Global Piracy Study indicano che nel nostro Paese il 50% del software installato e tutelato da privative sarebbe “pirata”. Assieme alla Danimarca saremmo l’unico Paese europeo dove le installazioni illegali sono in aumento rispetto agli anni precedenti. Nell’Unione Europea la media del software illegale sarebbe del 35%, con un calo di due punti percentuali rispetto alle precedenti rilevazioni. Il valore del software pirata in Italia sarebbe attorno a 1,5 miliardi di dollari. Tra le principali cause del fenomeno in Italia, secondo le indicazioni esplicite della ricerca, sarebbe la grande diffusione delle piccole e piccolissime imprese (S.L.F. 19.5.05)