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L'attualità del mondo del diritto e della giustizia. Commenti alla giurisprudenza, ma anche interventi d'opinione dei professionisti dello studio.
Commenti (settembre 2005):
Assegno di divorzio parametrato sul tenore di vita "potenziale", e non su quello effettivamente tenuto dai coniugi
Come vedremo, si tratta di un principio già applicato in altri precedenti di legittimità, benchè stavolta la Cassazione (Sent. 16 maggio 2005, n. 10210 [PDF]) sembri avere introdotto un elemento in più, e cioè quello dell’irrilevanza assoluta del consenso dei coniugi nella scelta del tenore di vita familiare, laddove questo si mostri meno brillante di quello che sarebbe stato in astratto possibile.
Secondo la Suprema Corte, nel caso che i coniugi abbiano consensualmente condotto per anni una vita improntata all’estrema austerità e al risparmio, dopo l’eventuale divorzio il marito non dovrà limitarsi a garantire alla moglie i mezzi economici per non peggiorare ulteriormente. Al contrario, dovrà versare un assegno idoneo a garantire all'ex-consorte una vita adeguata a quelle che sarebbero state le “potenzialità” economiche comuni, in costanza di matrimonio. Come a dire che dovrà risarcirla per non aver fatto di lei una signora, anche se avrebbe potuto permetterselo.
Il criterio vale indipendentemente dal fatto che la predetta signora non si sia mai lamentata del basso tenore di vita, nemmeno in sede di separazione giudiziale, ovvero nel caso che – come spesso accade, e accade anche nella felice famigliola del legale scrivente, se è lecito il riferimento personale – in realtà durante gli anni di matrimonio fosse stata proprio lei la coniuge più determinata a vivere da formica anziché da cicala. Con tanti saluti alla “funzione assistenziale” e quindi non compensativa o risarcitoria dell’assegno di divorzio, che pure è stata solennemente ribadita dalla sentenza in esame.
In questo contesto non contano nulla le ragioni che hanno determinato l’austerità di vita dei coniugi, fossero esse la paura della vecchiaia, il desiderio di lasciare un cospicuo patrimonio ai figli, o semplicemente la grettezza d’animo: i motivi sono stati giudicati “irrilevanti”, anche se eventualmente accertati nel giudizio di merito.
Diciamo subito che alla base della decisione vi è un certo pregiudizio antimaschile, che traspare chiaramente da un passaggio delle motivazioni della sentenza d’appello, che è stata confermata nel dispositivo: tale passaggio non è affatto sfuggito alla Cassazione (anche perché espressamente censurato dal ricorrente), ma appunto è stato giudicato “irrilevante”.
La sentenza di secondo grado aveva infatti statuito che “il giudice del divorzio deve fare riferimento … a un concetto astratto di tenore di vita” e non a quello concretamente tenuto dalla coppia durante gli anni di convivenza, anche se di comune accordo. Ma poi, per motivare il principio aveva aggiunto che “in caso contrario, nel raffrontare i due tenori di vita (quello attuale e quello concretamente avuto durante il matrimonio) si giungerebbe a commettere gravi ingiustizie in danno del coniuge più debole nel caso di tenore di vita modesto, imposto dal marito durante la convivenza matrimoniale nonostante la presenza di un cospicuo patrimonio”.
Le sottolineature sono nostre, per evidenziare come i giudici torinesi, al fine di motivare il criterio della astrattezza del giudizio sul tenore di vita dei coniugi, siano partiti dal sacro principio della tutela del coniuge più debole, che dovrebbe essere astratto e generale, e soprattutto asessuato. Ma poi sono arrivati subito, nello stesso paragrafo – forse per un lapsus calami o forse volutamente – a esternare la precisa convinzione che nel matrimonio il coniuge più debole sia sempre dello stesso sesso. Insomma, la Corte territoriale non si è nascosta nel ritenere che sia “il marito”, e non più un coniuge astrattamente inteso, come di solito si scrive pudicamente nei testi di diritto, quello che in linea di principio “impone” alla moglie, senza sentire il di lei parere, il tenore di vita della famiglia. E questo pregiudizio, come si vedrà, sembra avere pesantemente condizionato la decisione di merito.
Tuttavia fin qui, a parte la brutalità del pregiudizio, in punto di diritto non ci sarebbe stato niente di nuovo. Tanto che il criterio del tenore di vita potenziale, da valutare per la determinazione dell’assegno divorzile, era già stato affermato anche da precedenti di legittimità. Già nel 1994 (sentenza 18 agosto 1994, n. 7437) la Suprema Corte aveva statuito che “se uno dei coniugi, sottraendosi all’obbligo di contribuire, a misura dei propri mezzi economici, alle esigenze globali della coppia (e dei figli) fa viver l’altro coniuge in ristrettezze … l’altro coniuge, una volta separatosi, può pretendere per il proprio mantenimento un assegno proporzionato alla posizione economica del consorte, indipendentemente dal tenore di vita tollerato prima della separazione”.
La novità del caso in esame sta nel fatto che, nel giudizio di merito, era emerso inconfutabilmente che la moglie non “tollerava” la situazione, bensì ne era una fautrice, e negli anni aveva collaborato in via paritaria con il marito nell'accumulazione di un cospicuo patrimonio, mediante uno stile di vita assai risparmioso. Essa non aveva dedotto il basso tenore dei consumi familiari tra i motivi di separazione, e nemmeno aveva avanzato rivendicazioni relative a sostanze asseritamente sottratte dal marito al benessere dalla famiglia.
Inoltre, le consistenze patrimoniali di entrambi i coniugi erano state minuziosamente accertate in giudizio: nonostante la modesta attività commerciale condotta da entrambi, era emerso i due avevano accumulato negli anni diversi immobili, per un valore di un miliardo e ottocento milioni di vecchie lire, tutti rientranti in comunione legale.
Durante il giudizio di separazione, la moglie aveva pacificamente introitato i canoni di locazione di detti immobili per circa 40 milioni di lire all’anno. Inoltre, cessata la comunione legale, alcuni immobili erano rimasti in proprietà alla moglie, la quale aveva continuato a percepire canoni per circa 3 milioni di lire al mese, e altresì aveva ricevuto dall’ex coniuge all’atto della separazione ben 75 milioni di lire, derivanti dalla divisione dei comuni depositi bancari. Pare che per la moglie vi fosse stata anche una “buonuscita” di lire 130 milioni, che però non è stata tenuta per certa, in quanto emersa solo in via testimoniale.
Dopo il divorzio, che cosa sarebbe dunque mancato alla signora per poter continuare a vivere senza l’ex marito in modo più che dignitoso, specie in considerazione del tenore di vita assai poco brillante al quale si era volutamente sottoposta per molti anni di convivenza? Niente, secondo gli stessi giudici di secondo grado, che hanno peraltro ribadito di voler “escludere che il matrimonio costituisca una rendita di posizione”.
Tuttavia, secondo la sentenza di appello l’aver condotto il menage familiare al di sotto delle proprie possibilità economiche, quand’anche fosse stata una scelta di vita comune condivisa negli anni, doveva presumersi iuris et de iure come una colpa maritale. Diciamo maritale e non coniugale, visto che la Corte torinese, pur ragionando astrattamente di diritto, non si è fatta lo scrupolo di scrivere del “marito che impone” il tenore di vita alla coppia, e solo a causa di questo disinvolto uso dei termini, è lecito qualche dubbio sul fatto che il principio avrebbe potuto funzionare anche a parti invertite. Cioè, con una ex-moglie ricca ereditiera e un marito che – plausibilmente – non avesse mai potuto far molto per sottrarsi alla oculatezza della consorte.
Tant'è che traspariva chiaramente dalla sentenza di appello che la colpa di questo marito fosse stata proprio quella di avere avuto altre notevoli consistenze patrimoniali, per quanto mai rientrate nella comunione legale: era emerso infatti che, oltre alla pensione, il marito percepiva canoni per due milioni di lire al mese su altri immobili di sua proprietà esclusiva; che dopo la separazione aveva venduto altre tre villette di cui era esclusivo proprietario; che altresì – poco prima di salutare la coniuge – disponeva di un deposito bancario a lui esclusivamente intestato di ben 310 milioni di lire, con la valuta del 1985.
Queste ricchezze di uno dei coniugi, se si fosse adottato davvero un criterio di “astrattezza” nella valutazione delle possibilità familiari, a ben vedere non avrebbero dovuto contare granché, in quanto era fuor di discussione che si trattasse di beni esclusivi, sui quali l’altro coniuge - che peraltro era uscito dalla separazione in condizioni tutt'altro che indigenti - non aveva mai rivendicato alcun diritto né prima né dopo la cessazione della convivenza.
E continuiamo ad usare il termine neutro per carità di Patria, anche se abbiamo visto come i giudici di appello, nonostante il loro esibito criterio di astrattezza, abbiano mostrato di saper distinguere molto bene tra i due sessi: non a caso, si può notare che le ragioni per cui il marito aveva venduto le sue tre villette non sono state nemmeno indagate, mentre è stato riportato in motivazione, con tono comprensivo, che la moglie “ha dichiarato – la prova in questi casi pare superflua, Ndr – di aver ormai consumato la prodotta somma [di Lit. 75 milioni, ricevuta all’atto della divisione spontanea dei depositi bancari comuni], destinata al pagamento di lavori di ristrutturazione dell’alloggio in cui vive e a sostenere le spese straordinarie”.
Questa la posizione del giudici d'appello. La Cassazione, per la verità, ha considerato non corretto l’uso di alcune espressioni della sentenza impugnata, tra le quali quella del “concetto astratto del tenore di vita” e quella del “raffrontare il reddito della moglie con quello astratto che avrebbe potuto avere”. Forse perché – se ci si pensa un attimo – in realtà non esistono tenori di vita astratti.
Ma in ogni caso, secondo la Suprema Corte il giudizio di adeguatezza dell'assegno divorzile deve essere parametrato sulle “potenzialità economiche della coppia”. Quindi, al di là del linguaggio infelice (ma freudianamente rivelatore) usato dalla Corte torinese nelle sue motivazioni, la ratio decidendi della sentenza d’appello era da ritenersi corretta ex art. 384 c.p.c..
Dunque la Cassazione ha confermato il principio già noto per cui, al fine di valutare le potenzialità economiche della coppia, non si deve fare distinzione tra i beni rientranti in comunione legale o convenzionale, e i beni esclusivi di uno dei due coniugi. Il che lascia intendere che dopo una vita di risparmio riservarsi qualcosa per sé anche dopo il divorzio può essere pericoloso, se negli anni di vita coniugale non si è garantito alla famiglia un livello di consumi adeguato.
Ma come si accennava all'inizio, nel principio espresso della Cassazione a nostro parere vi è qualcosa di nuovo. Abbiamo già notato che il criterio del tenore di vita potenziale, da valutare per la determinazione dell’assegno divorzile, era stato affermato da altri precedenti di legittimità. Ma fino ad ora si era fatto riferimento ad una situazione tollerata dal coniuge più debole economicamente: dunque in qualche modo si poteva presumere che il criterio del tenore di vita potenziale, quando desse esiti diversi rispetto alle risultanze del tenore di vita reale, dovesse preferirsi a seguito di una sia pur implicita valutazione sul rispetto dell’obbligo generale di ogni coniuge di contribuire alla vita familiare in modo proporzionato alle proprie possibilità.
Invece, nella fattispecie in esame, sembra essersi affermato il principio per cui in questa materia non rileva nemmeno per implicito il rispetto degli obblighi che discendono dal matrimonio. E neppure conta più di tanto l’ottica assistenziale che pure viene ormai riaffermata in ogni decisione sulla natura dell’assegno di divorzio: se un tenore di vita coniugale assai più modesto rispetto alle potenzialità è frutto di una scelta comune dei coniugi, il tenore di vita successivo al divorzio del coniuge più debole dovrà comunque essere valutato al rialzo. L'elemento nuovo, a nostro parere, è che ciò debba avvenire indipendentemente dal consenso dei coniugi rispetto alla scelta di non usare delle ricchezze accumulate - esclusive o comuni - per assicurare alla famiglia un menage economico quotidiano di più alto profilo.
Il principio peraltro non sembra poter funzionare in senso inverso: l’ipotesi contraria di una vita coniugale decisamente brillante, magari anche al di sopra delle effettive possibilità della coppia, secondo la nostra prevalente giurisprudenza non giustifica un assegno di divorzio parametrato al ribasso su criteri astratti di ragionevolezza. E comunque, mai su criteri di mera sussistenza.
Infatti, sappiamo bene che il tanto sbandierato criterio della funzione assistenziale dell’assegno di divorzio non va mai riferito ad una valutazione “astratta” e puramente alimentare di decoro, bensì alle condizioni dei coniugi ex art. 5 legge n. 898 del 1970, che in giurisprudenza si traducono nel criterio del “tenore di vita non diverso da quello goduto in costanza di matrimonio”. Dunque, su un criterio assai concreto e individualizzato, che però diventa “astratto” e basato sulle potenzialità solo nel caso che il tenore di vita effettivo dei coniugi fosse di basso livello.
Se l’assegno di divorzio – al di là di qualche affermazione contraria – è nato con una funzione perequativa a favore del coniuge più debole (che poi sappiamo bene qual è), piano piano è divenuto in giurisprudenza uno strumento per garantire a detto coniuge una sorta di diritto acquisito alla stessa vita condotta in costanza di matrimonio. Cioè, proprio quello che in linea di principio si dice sempre di voler evitare. Ora, in base all’orientamento che qui si commenta, il coniuge divorziato - diciamo pure la moglie - acquisisce anche il diritto ad una vita più agiata di quella effettivamente condotta durante il matrimonio, per il solo fatto oggettivo che in esso si vivesse al di sotto delle potenzialità consumistiche della famiglia. O meglio, delle possibilità maritali, visto che c’è sempre la possibilità che, qualora la moglie abbia conservato “mezzi adeguati”, in caso di divorzio scatti l’esimente prevista dall’art. 5 suddetto.
Insomma, siamo di fronte all'ennesimo esempio sia del favor divortii che ormai dilaga nella nostra giurisprudenza, sia della impostazione ampiamente sessista che nel nostro Paese viene data all’istituto dell’assegno di divorzio. Quest’ultima peraltro non è di matrice solo giurisprudenziale, ma ha origine nello stesso impianto normativo: difatti, come ha già notato autorevole dottrina, non si può interpretare in altro modo la previsione del comma 10 del più volte citato art. 5 della l. n. 898 del 1970, secondo cui l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa quando il coniuge beneficiario “passa a nuove nozze”.
E’ indubbio che, mediante questo inciso delle nuove nozze, il legislatore abbia espressamente previsto che, nonostante la conclamata parità dei coniugi, per uno di essi la situazione di svantaggio derivante dal fallimento del matrimonio, giustificativa dell’eventuale assegno di divorzio, di norma sarebbe potuta cessare non a seguito di un autonomo miglioramento delle proprie condizioni di vita, bensì a seguito di un nuovo matrimonio. In altre parole, la stessa legge dello Stato ha presupposto che, di fronte al divorzio, di norma c’è un coniuge più svantaggiato che necessita di un nuovo matrimonio per mantenere un tenore di vita all’altezza delle aspettative, e l’assegno di divorzio di fatto ha una funzione interinale in attesa del lieto evento. A quale dei due coniugi stesse pensando il legislatore, lo si può ben immaginare.
Peraltro, andrebbe pure osservato che secondo il costume diffusosi negli ultimi decenni, a fronte di un nuovo rapporto affettivo dell’ex-coniuge – che ormai è fenomeno di massa, esattamente come il divorzio – è ormai assai agevole e socialmente accettato il ricorso ad una convivenza saltuaria o more uxorio piuttosto che un nuovo matrimonio civile. Con i conseguenti abusi che ciò comporta a danno del marito (chiamiamolo con il suo nome) onerato dell’assegno, nel caso che la nuova convivenza della prima moglie non sia regolare, e quindi non facilmente provabile, come non di rado avviene. (M.F. 2.9.05).
