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L'attualità del mondo del diritto e della giustizia. Commenti alla giurisprudenza, ma anche interventi d'opinione dei professionisti dello studio.
Commenti (ottobre 2005):
Nasce il "titolo esecutivo europeo": considerazioni critiche
Entra in vigore oggi il Regolamento comunitario n. 805 del 21 aprile 2004 (v. testo in [PDF]), che istituisce la figura del “titolo esecutivo europeo” per i crediti non contestati. Si tratta indubbiamente di un passo avanti sul cammino dell’integrazione dei sistemi giudiziari europei, anche se, come vedremo, a nostro parere non è certo che la direzione sia quella giusta.
Da oggi è quindi possibile derogare, in un ampio numero di casi, alla necessità di ottenere l’exequatur del giudice dello Stato dove si intende mettere in esecuzione un provvedimento giudiziario o un atto pubblico di provenienza comunitaria, contenente la condanna al pagamento di somme di denaro.
Ricordiamo che l’exequatur è un procedimento nazionale di verifica della regolarità dei giudicati e degli atti pubblici esecutivi stranieri, attualmente disciplinato dagli articoli 67 e 68 della legge 31 maggio 1995, n. 218, nonché per gli Stati comunitari (Danimarca esclusa) dagli articoli 38 e seguenti del Regolamento n. 44/2001, che ha preso il posto della Convenzione di Bruxelles del 1968.
Dunque, a fronte dei crediti “non contestati”, invece di ricorrere all’autorità giudiziaria designata dallo Stato dove si intende mettere in esecuzione il titolo (che nel nostro Paese è la Corte d’Appello), da oggi sarà possibile rivolgersi direttamente al giudice che ha emesso il provvedimento, per ottenere la certificazione dello stesso come “titolo esecutivo europeo”.
Tale certificazione, assieme al provvedimento esecutivo, potrà essere presentata per l’esecuzione forzata direttamente agli Ufficiali Giudiziari degli altri Stati comunitari, senza dover essere convalidata da un giudice nazionale.
E’ quindi evidente la rinuncia di sovranità giudiziaria che questo Regolamento comporta, in un ambito che copre una gran parte del diritto civile e commerciale, dal momento che le materie escluse sono sostanzialmente le stesse del Regolamento 44/2001 (crediti fiscali, doganali, amministrativi, stato e capacità delle persone, regime patrimoniale tra coniugi, fallimenti, successioni, sicurezza sociale ed arbitrato), alle quali si aggiungono i crediti verso lo Stato dipendenti da atti autoritativi illegittimi (v. art. 2 Regolamento 805/2004, che pone una specificazione forse superflua), i casi di difetto di giurisdizione (v. art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento 805/2004), e infine i contratti dei consumatori.
Difatti questi ultimi, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lett. d) del Regolamento in esame, così come del resto – salvo rare eccezioni – già avveniva a norma dell’articolo 16 comma 2° del Regolamento 44/2001, mantengono comunque il diritto di essere convenuti esclusivamente nel proprio Stato di domicilio.
Altre tipologie di provvedimenti comunitari esclusi dalla possibilità di divenire “titoli esecutivi europei” al momento sono difficilmente catalogabili, visto che dovrebbe trattarsi perlopiù di procedimenti afflitti da vizi di notifica o di informazione del convenuto, che i Giudici nazionali avrebbero dovuto comunque sanzionare prima di dare luogo ad una decisione esecutiva.
Tuttavia, il punto fondamentale è che la deroga all’exequatur nazionale è limitata ai cosiddetti “crediti non contestati”: con questa definizione non si intendono soltanto i crediti riconosciuti dal debitore in giudizio, in una transazione giudiziale o in un atto pubblico, bensì anche tutti i provvedimenti giudiziari – compresi quelli parziali, anticipatori od interinali – che sono stati dichiarati esecutivi dal Giudice di origine, nell’ambito di procedimenti nei quali il debitore è rimasto contumace pur essendo stato messo in grado di interloquire, secondo determinati requisiti minimi previsti dallo stesso Regolamento in esame.
E’ da notare che ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lettera c) di detto Regolamento, affinché sia riconosciuta la “non contestazione” del credito può essere sufficiente che il debitore – per quanto già costituito in giudizio – sia rimasto assente in un’udienza nella quale era stato messo in grado di comparire o di farsi rappresentare, qualora la legislazione dello Stato del giudice procedente ricolleghi alla mancata partecipazione a detta udienza una ammissione tacita del credito o dei fatti costitutivi dello stesso.
Ne discende che dovrebbero risultare non validi come “titoli esecutivi europei” tutti i provvedimenti emessi inaudita altera parte, ma solo fino al momento in cui non si verificherà la valida contumacia del debitore – secondo le norme dello Stato del procedimento – presso l’udienza fissata per un esame, anche solo delibatorio, del credito stesso.
Tanto è vero che le “norme minime” previste dal Capo III del Regolamento in esame come obbligatorie per il riconoscimento della qualità di “titolo esecutivo europeo” sono tese a garantire unicamente che al debitore sia stata data adeguata informazione dell’esistenza del procedimento nei suoi confronti, e la possibilità di opporsi.
In quest'ottica, è pertanto dubbio che potranno essere certificati come “titoli esecutivi europei” i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 c.p.c., almeno fino al momento in cui non sarà inutilmente spirato il termine per l’opposizione. E lo stesso vale per i provvedimenti cautelari che impongono una prestazione pecuniaria, come i sequestri conservativi.
E’ infatti già assai dubbio che la somma portata in questi ultimi possa considerarsi “credito esigibile” ai sensi e fini del Regolamento in esame (v. art. 4, punto 2), vista la natura puramente cautelare del provvedimento, ma anche in ipotesi affermativa a rigore si dovrebbe ritenere che la certificazione come “titolo esecutivo europeo” possa essere concessa solo in caso di mancata comparizione del debitore all’udienza ex art. 669 sexies c.p.c.. Infatti, se il convenuto svolge attività difensiva anche solo in sede cautelare, fa venire meno il requisito della “non contestazione” del credito, e quindi il presupposto dell’applicabilità del Regolamento.
La certificazione di “titolo esecutivo europeo” dovrebbe peraltro essere concessa per tutte le condanne pecuniarie emesse all’esito dell’impugnazione di altre decisioni che a loro volta, essendo “non contestate”, avrebbero potuto essere certificate come sopra (art. 3, paragrafo 2).
Ed è qui che si evidenziano, a nostro parere, svariati motivi di perplessità, soprattutto perché non è chiaro fino a che punto del procedimento d’origine debba sussistere la “non contestazione” del credito vantato.
Peraltro, non è nemmeno scontato – e forse il punto richiederà una pronuncia di interpretazione pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia UE – che mediante il termine “impugnazione” il Regolamento in esame abbia inteso riferirsi solo a un procedimento avanti al giudice di grado superiore a quello di prime cure, e non anche il riesame successivo di un provvedimento provvisorio da parte dello stesso organo giurisdizionale che lo ha concesso, eventualmente in composizione diversa (ed è ovvio che la differenza pratica sarebbe abissale).
Stando alla lettera del Regolamento, la certificazione come “titolo esecutivo europeo” dei provvedimenti emessi a seguito di impugnazione, dovrebbe essere possibile solo qualora tale certificazione fosse stata già effettivamente riconosciuta in prime cure, e non solo nei casi in cui essa sarebbe stata solo potenziale.
Infatti, l’art. 6, paragrafo 3, prevede che all’esito dell’impugnazione possa essere rilasciato un “certificato sostitutivo” del “titolo esecutivo europeo”, senza però precisare se quest'ultimo possa essere riconosciuto per la prima volta rispetto al provvedimento di secondo grado (o di riesame). Sul punto detto articolo si limita ad un rimando all’art. 12, paragrafo 2, che in effetti sembrerebbe prevedere la possibilità di rilascio ex novo all’esito dell’impugnazione, purché permanga il requisito della “non contestazione”, sul quale invece nulla dice l’art. 6.
E’ questo il motivo per cui la questione ci appare rilevante: anche se in linea di principio nulla dovrebbe ostare alla concessione per la prima volta del “titolo esecutivo europeo” solo rispetto a decisioni giudiziarie di secondo grado (ovvero di riesame), è anche vero che in genere se un provvedimento giurisdizionale giunge ad essere impugnato o riesaminato è perché il convenuto si è costituito, e quindi ha contestato il credito.
Cosa che dovrebbe eliminare alla radice la possibilità di concessione del “titolo esecutivo europeo”, se non fosse perché sussiste la possibilità prevista dall’art. 3, paragrafo 1, lettera c), secondo il quale si può certificare come sopra il provvedimento emesso nei confronti di un convenuto già costituito, che però abbia mancato di farsi rappresentare in un’udienza decisiva ai fini della concessione.
Per questi motivi sarà assai curioso conoscere la sorte dei provvedimenti esecutivi nei quali il debitore, rimasto contumace in primo grado (ovvero fino al riesame del provvedimento da parte dello stesso organo) abbia provveduto a costituirsi solo in seguito. Infatti in questa ipotesi il debitore, pur risultando comunque perdente nel merito e quindi condannato, fa comunque perdere al credito vantato la qualità della “non contestazione”. E questo dovrebbe eliminare in radice la “autoeseguibilità” del relativo provvedimento, ai sensi del Regolamento in esame.
Come appena osservato, stando all’art. 12, paragrafo 2, del predetto Regolamento, sembrerebbe che i requisiti della “non contestazione” debbano persistere al momento della decisione di appello. Però, a ben vedere detto articolo riguarda solo le cosiddette “norme minime” di informazione al convenuto per la concessione del “titolo esecutivo europeo”, e non la sua concedibilità tout court, che invece parrebbe disciplinata dall’art. 6, paragrafo 3.
Quest’ultimo articolo sul punto si limita a richiamare il suddetto art. 12, ma solo dopo avere fatto capire che il “titolo esecutivo europeo” dovrebbe necessariamente essere stato concesso già in primo grado, e che a seguito dell’impugnazione che abbia confermato la condanna pecuniaria potrebbe essere concesso unicamente un “certificato sostitutivo”.
Peraltro, se davvero quest’ultima limitazione esistesse, non se ne vedrebbe la ratio, se non quella di preservare l’efficacia dei provvedimenti già messi in esecuzione in altri Stati comunitari secondo la nuova normativa. Il che peraltro non sarebbe necessario, visto che il Regolamento prevede la possibilità di ottenere dal giudice d’origine anche la certificazione del venir meno dell’efficacia del “titolo esecutivo europeo” già concesso, qualora la circostanza si verifichi a seguito delle vicende del procedimento originario (art. 6, paragrafo 2).
Ma la di là del caso particolare delle impugnazioni, a nostro parere è in tutta la generale divaricazione tra crediti “contestati” e “non contestati” che si manifesta una certa incongruenza di fondo di tutta la nuova disciplina.
Essa difatti da una parte introduce una sostanziale rinuncia alla sovranità giurisdizionale nazionale, riguardo all’esecutorietà dei provvedimenti di altri Stati comunitari, nei casi in cui il debitore è rimasto contumace; dall’altra però essa conserva l’onere di ricorrere all’exequatur presso lo Stato dell’esecuzione in tutti quei casi in cui il debitore ha visto esaminate e respinte nel merito le proprie eccezioni.
Ciò in quanto, a rigore, dovrebbero senz’altro rimanere esclusi dalla nuova disciplina le sentenze e i provvedimenti parziali, anticipatori, od interinali nei quali comunque il debitore abbia contestato in giudizio il credito. Tant’è che l’articolo 27 del Regolamento 805/2004 precisa che non è affatto abrogata la disciplina dell’exequatur già prevista dal Regolamento 44/2001 o da altre norme applicabili, che continueranno quindi ad essere utilizzabili in tutti quei casi nei quali il “titolo esecutivo europeo” non poteva essere rilasciato o non è stato chiesto.
Come a dire che da oggi, grazie alla certificazione di “esecutorietà europea” concessa dal medesimo giudice del procedimento a quo, le condanne pecuniarie esecutive provenienti degli altri Stati membri risulteranno più inattaccabili davanti ai giudici dello Stato dell’esecuzione, nel caso che siano state emesse senza effettivo contraddittorio (purchè sia stata rispettata la normativa straniera sulla contumacia e il diritto di difesa), rispetto al caso in cui siano state emesse a contraddittorio effettivo.
Inoltre, va osservato che il Regolamento 44/2001 consente al giudice dello Stato dell’esecuzione il rifiuto dell’exequatur nei casi di decisioni straniere contrarie all’ordine pubblico nazionale (che invece non viene preso in considerazione dal Regolamento 805/2004), e soprattutto nei casi in cui il convenuto non abbia ricevuto la domanda giudiziale “in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese” (art. 34 Reg. 44/2001). Quest’ultima è una dizione più generica, e quindi più ampia, dell’ipotetica lesione del diritto di difesa da parte del giudice comunitario a quo, rispetto alle “norme minime” previste dal Regolamento che oggi entra in vigore.
Oltretutto, la validità del provvedimento straniero “autoeseguibile” a norma del nuovo Regolamento non potrà mai essere sindacata come tale davanti al giudice dello Stato dell’esecuzione: a quest’ultimo difatti è fatto espresso divieto di riesame nel merito delle condizioni del rilascio del “titolo esecutivo europeo”, salvo il caso di conflitto con un giudicato anteriore che il debitore non abbia avuto la possibilità di fare valere nel procedimento d’origine (v. art. 21 Regolamento 805/2004).
Il giudice dell’esecuzione potrà sospendere di iniziativa l’efficacia del “titolo esecutivo europeo” solo nel caso che il debitore abbia impugnato lo stesso davanti al giudice d'origine, ovvero abbia chiesto il riesame della validità della certificazione: tuttavia ciò potrà avvenire solo “in circostanze eccezionali”, in mancanza delle quali il giudice dell’esecuzione potrà solo limitare l’efficacia del provvedimento agli atti conservativi o sottoporlo a cauzione (art. 23 Regolamento 805/2004: sarà dunque interessante vedere se e in che termini un giudice dell’esecuzione italiano potrà trasformare in un sequestro conservativo un provvedimento straniero già esecutivo, mediante una sorta di conversione ex art. 686 c.p.c. operata “in senso inverso”).
In ogni caso, tutte le incongruenze qui segnalate nascono dal fatto che, per effetto di una esplicita scelta politica, il nuovo Regolamento tenderà a premiare i sistemi giudiziari più celeri e quindi efficaci per i creditori, rispetto a quelli più garantisti e quindi tali da offrire più ampie possibilità di contestazione ai debitori.
Abbiamo già fatto notare questi problemi in varie sedi, e generalmente abbiamo ricevuto in risposta la considerazione secondo cui un sistema processuale premiale per i creditori favorisce l’economia, scoraggia le dilazioni di pagamento, e soprattutto crea una sorta di competitività tra i sistemi giudiziari comunitari per cui diventerà sempre più necessario, per i legislatori, garantire il più possibile la celerità dei propri giudizi.
Che questo sia un obiettivo dell’Unione Europea è esplicito ed indubbio, come si evince anche dai considerando che precedono il regolamento 805/2004, e come del resto dimostrano anche altre norme comunitarie in materia di obbligazioni: ad esempio la Direttiva 2000/35 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che ha dato luogo nel nostro ordinamento al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Però, che si tratti necessariamente di un progresso sul piano del diritto e della giustizia sostanziale, ci pare ancora da dimostrare. Intanto, se si prescinde dalle esigenze di celerità, non si vede quale sia la ratio di garantire maggiore efficacia esecutiva a provvedimenti giudiziari ottenuti in contumacia del debitore convenuto, rispetto a quelli ottenuti a seguito di un procedimento – non necessariamente a cognizione piena – nel quale il debitore si è costituito ed è risultato perdente.
Inoltre, si può anche osservare che in linea di massima gli ordinamenti processuali più celeri sono anche quelli degli Stati più economicamente forti dell’Unione Europea, i quali oltretutto non sempre concedono termini a difesa più elevati in caso di debitori residenti all’estero, come invece avviene con il nostro art. 641 c.p.c. per l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Si pensi solo, a mero titolo di esempio, agli Orders che possono essere ottenuti nel Regno Unito mediante un claim presso il Queen’s Bench Division, che per non diventare esecutivi concedono termini di costituzione per il debitore ingiunto di soli quattordici giorni, elevabili a ventotto unicamente dietro richiesta.
Se si considera che, per essere piena ed effettiva, la tutela delle ragioni dei convenuti residenti all’estero richiede generalmente maggiori termini rispetto a quella delle controparti nazionali (se non altro per la necessità di predisporre la traduzione di atti e documenti), penalizzare ulteriormente la difesa degli stranieri comunitari mediante la possibilità di ottenere dalla propria giurisdizione domestica un “titolo esecutivo europeo”, che non sarà più sindacabile nello Stato del convenuto nemmeno a mezzo della pur limitata garanzia dell’exequatur, potrebbe dimostrarsi una scelta piuttosto discriminatoria e lesiva del diritto di difesa.
D’altro canto, non è nemmeno detto che siano necessariamente i creditori residenti negli Stati comunitari economicamente più forti, e nemmeno in quelli più evoluti sul piano del diritto processuale, quelli che potrebbero più avvantaggiarsi della nuova possibilità.
Il fenomeno del forum shopping al quale in genere ricorre il contraente contrattualmente più forte, potrebbe infatti diventare ancor più vessatorio mediante la predisposizione di clausole di competenza in favore di giurisdizioni nazionali europee particolarmente “ostiche” per i debitori, a causa di ridotti termini di costituzione concessi ai convenuti, o anche solo per effetto delle difficoltà linguistiche.
In definitiva, ci pare che il Consiglio dell’Unione Europea mediante il Regolamento in esame abbia un po’ frettolosamente presunto che la “non contestazione” giudiziale del credito pecuniario sia sinonimo della sua veridicità, certezza ed esigibilità: il che può essere vero nella maggior parte dei casi, ma non è una regola assoluta, specie in ambito comunitario dove le distanze e le diversità linguistiche e legislative sono comunque onerose per le parti debitrici. Non solo queste ultime hanno bisogno di maggiore tempo per predisporre traduzioni, reperire adeguata assistenza legale all’estero, ma devono anche sobbarcarsi maggiori costi.
Per non contare il fatto che anche le spese giudiziali del procedimento a quo di regola vengono ad assumere la stessa esecutorietà del “titolo esecutivo europeo” che si viene a formare (art. 7, Regolamento 80/2004): dunque questo comporta che con il nuovo sistema verranno premiate non solo le giurisdizioni più celeri e sbrigative, ma anche quelle dove la liquidazione giudiziale delle spese legali è più alta. Due fattori, questi ultimi, che a rigore di logica dovrebbero essere inversamente proporzionali, anche se l’esperienza dimostra che non è vero, perché in linea di massima sono più alte le spese legali degli Stati più forti economicamente, che però sono anche quelli con i sistemi giudiziari mediamente più celeri.
Lo scenario che si profila con il nuovo Regolamento 805/2004, dunque, sarà senz’altro vantaggioso per gli avvocati, ma non è detto che lo sarà per i cittadini, e soprattutto non è detto che si tratterà di una soluzione equa ed equilibrata. (M.F. 24.10.05)
