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Blog Diritto

L'attualità del mondo del diritto e della giustizia. Commenti alla giurisprudenza, ma anche interventi d'opinione dei professionisti dello studio.

Commenti (novembre 2005):

21.11.2005

Separazioni "fiscali": la simulazione non rende nulla l'omologa

Una sentenza di un paio di anni fa, riproposta in rete da Altalex proprio in questi giorni (Cass. 20 novembre 2003, n. 17607 [PDF]) ci consente di fare il punto sulle separazioni coniugali a carattere esclusivamente fiscale.

Cioè, sui casi nemmeno troppo sporadici nei quali i coniugi, pur non avendo alcun intendimento né di vivere separati né di sospendere i doveri reciproci che discendono dal matrimonio, chiedono l’omologazione della propria separazione consensuale al solo fine di mitigare alcune evidenti lacune dell’ordinamento in materia di tutela della famiglia.

Infatti, è noto – anche se si tratta di fenomeno poco studiato in dottrina – che alla base di molte separazioni coniugali consensuali non vi è l’effettiva crisi del rapporto, bensì l’esigenza di ottenere per via indiretta le agevolazioni fiscali che le leggi italiane negano alle famiglie fondate sul matrimonio, specie se monoreddito e con prole, a differenza di quanto avviene in tutti i Paesi più evoluti.

Negli altri ordinamenti tributari europei esistono collaudati meccanismi per abbattere le imposte dirette a carico dei nuclei familiari, specie se numerosi, quali ad esempio il “quoziente familiare” usato in Francia o lo“splitting” dell’esperienza tedesca, che consentono alle famiglie dove non tutti i componenti lavorano di aggregare e/o suddividere il reddito imponibile individuale, a seconda del numero di familiari a carico. Nei Paesi dove non sono adottati questi sistemi, sono comunque previste forti deduzioni o detrazioni per le famiglie numerose e/o monoreddito.

Invece, nonostante gli sforzi realizzati in questa legislatura nelle ultime leggi finanziarie, nel nostro Paese un capofamiglia monoreddito è sensibilmente penalizzato rispetto ad un “single” o ad un coniuge senza figli. Lo svantaggio è ancora più eclatante se si opera il raffronto con una famiglia dove entrambi i coniugi lavorino, sia pure – come accade nella gran parte dei casi – percependo un reddito individuale inferiore a quello del singolo capofamiglia che mantiene a proprio carico sia l’altro coniuge che la prole.

Infatti, il sistema di rigida progressività al quale è tuttora informato il nostro sistema – nonostante le recenti correzioni introdotte su iniziativa del governo in carica – può ancora far sì che i due coniugi a basso reddito possano godere nel complesso di un’aliquota più bassa rispetto a quella del capofamiglia che da solo percepisce un reddito quasi pari al loro. Con la decisiva differenza che spesso è proprio la presenza di figli minori che impone a uno dei coniugi di rimanere a casa per accudirli, non potendo così contribuire al reddito familiare, senza che questa scelta sia adeguatamente compensata a livello fiscale.

Simili sperequazioni esistono anche nell'ambito di altre forme di agevolazione per la famiglia, che prescindono dal reddito dichiarato: l’esempio più diffuso è quello del cosiddetto Isee – indicatore della situazione economica – che molti enti locali hanno adottato per ripartire i propri contributi per le mense scolastiche, per le assegnazioni abitative di edilizia popolare, nonché per varie forme di sussidio.

L’Isee infatti non valorizza molto i familiari a carico, almeno non tanto quanto tende ad esaltare le situazioni tipiche di chi non è sposato o ha pochi figli. Ad esempio, esso adotta un sistema di calcolo che tende a considerare di più i canoni di locazione rispetto alle rate di mutuo per l’acquisto della casa, e penalizza moltissimo la proprietà di più immobili nell’ambito del medesimo nucleo familiare, tenendo peraltro in notevole considerazione le dimensioni degli appartamenti.

A tutto ciò ciò si aggiungono altri fattori di minor rilievo ma comunque significativi, come i maggiori carichi che le imposte locali quali l’Ici e la Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani fanno gravare sui nuclei familiari più numerosi, e infine i maggiori costi medi delle utenze domestiche di questi ultimi.

Peraltro, non va dimenticato che l’acquisto di immobili di grandi dimensioni, ovvero di appartamenti che non possano godere delle agevolazioni prima casa - magari in quanto destinati al futuro dei propri figli - già di per sé è penalizzato sia sul piano dell'imposta di registro che su quello dell’imposta sui redditi.

E’ in questo quadro di grande sensibilità del legislatore per chi garantisce alla nazione futuri cittadini e contribuenti, che può diventare davvero conveniente la separazione “simulata” dal coniuge. Essa infatti può consentire i vantaggi che derivano non tanto dall’abbattimento del reddito complessivo imponibile, quanto dalla creazione vera e propria di un fittizio nucleo monogenitoriale a basso reddito, ammesso a godere di tutte le agevolazioni che invece vengono negate a chi figura con la famiglia a carico.

Il sistema delineato dall’art. 10 del Tuir, in base al quale è integralmente deducibile l’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, fa sì che l’omologa della separazione consensuale possa instaurare tra i coniugi un regime sensibilmente più conveniente e probabilmente più equo di quello previsto con le semplici deduzioni per i familiari a carico.

Questo è vero anche da quando le ultime leggi finanziarie hanno sostituito alle vecchie detrazioni un sistema di deducibilità, secondo il quale le agevolazioni per il coniuge e la prole a carico non vanno più ad incidere sulla imposta da pagare, bensì sull’imponibile.

Un coniuge separato a basso reddito, e ancor più uno a reddito zero come di solito è una casalinga, ora infatti possono anche compensare l’imposta sul reddito che deriva loro dall’assegno di mantenimento con le deduzioni per i figli a carico, che normalmente vengono affidati al coniuge più debole economicamente (diciamo pure alla moglie).

Se poi mediante la separazione si riesce ad operare una concentrazione del reddito e dei cespiti patrimoniali in capo al coniuge più forte economicamente, il coniuge coi figli a carico, fittiziamente separato, può venire a godere di tutti i vantaggi accordati da un Isee a basso reddito. Se poi i coniugi dovessero disporre di una seconda casa, spostare la residenza di uno dei due nell'immobile economicamente più conveniente, per effetto della separazione, può anche far maturare in capo ad esso gli altri vantaggi tributari sopra accenati.

D’altro canto la semplice separazione consensuale, pur sciogliendo la comunione legale (ormai sempre meno utilizzata), non compromette i diritti ereditari, e nemmeno penalizza le prospettive pensionistiche: anzi, esistono addirittura situazioni particolari nelle quali la “perdita” del coniuge del quale essere a carico facilita la percezione di alcuni tipi di prestazioni previdenziali o assistenziali.

E’ quindi interessante esaminare questa sentenza della Suprema Corte, che ha ripreso la tradizionale configurazione del matrimonio come negozio giuridico, che in quanto tale è basato sulla volontà dei coniugi pur non essendo un istituto contrattuale in senso stretto.

La Cassazione, dopo aver brevemente esaminato le varie opinioni emerse in giurisprudenza sulla natura della separazione coniugale, ha optato per la concezione “privatistica” della stessa, secondo la quale il consenso dei coniugi non va considerato come un semplice presupposto del decreto di omologa del Tribunale. Al contrario, è quest’ultimo decreto che deve considerarsi condizione sospensiva dell’efficacia del negozio privato di separazione consensuale, che nasce dalla volontà dei coniugi.

Tale impostazione è coerente con quella che consente di “salvare” in punto di diritto, sia pure a determinati limiti e condizioni, la validità degli accordi tra coniugi separati che non vengono omologati, in linea con le più recenti prese di posizione della giurisprudenza di legittimità.

In quest’ottica, se è vero che può benissimo darsi nel nostro ordinamento una simulazione di matrimonio (art. 123 cod. civ.), secondo la Cassazione questo non fa che confermare come l’applicazione al negozio giuridico familiare degli istituti previsti per i contratti a contenuto patrimoniale può avvenire solo a livello di eccezione.

In realtà, secondo la Suprema Corte l’ordinamento prevede l’omologazione della separazione consensuale in quanto ricollega alla volontà dei coniugi uno specifico status. Per riconoscere quest’ultimo l’ordinamento si riserva il diritto di verificare, a mezzo del Tribunale, il positivo rispetto di alcune esigenze di ordine pubblico e di tutela dei diritti della prole. Però, come sempre avviene in materia di status giuridico della persona, le motivazioni individuali non sono rilevanti.

La sentenza in esame ha ribadito in più punti che può benissimo configurarsi la simulazione della separazione, e che da essa possono ben discendere nullità giuridiche valide anche in riferimento alla diversa regolazione dei rapporti patrimoniali che la separazione comporta.

Tuttavia, questa simulazione non può mai estendersi alla richiesta di acquisire lo status di separati, in quanto è assurdo che i coniugi possano richiedere detto status pur senza volerlo. E del resto, nei casi concreti in questione lo status di separati è esattamente quello che i coniugi desiderano. Dunque, non si può parlare di un’omologa nulla o comunque invalida solo in base al fatto che i coniugi non volessero effettivamente vivere separati. Ciò in quanto rimane il fatto che in simili casi lo status di separati non era l’oggetto della simulazione, ma anzi – come ripetiamo – era esattamente quello che i coniugi volevano.

Ne discende, con ogni probabilità, che la simulazione di separazione consensuale non potrebbe essere fatta valere nemmeno da un terzo (sia pure con le difficoltà probatorie del caso), e neanche dal Pubblico Ministero, che pure deve intervenire nel procedimento di separazione ex art. 70 c.p.c.  

Insomma, la simulazione della volontà di vivere separati, che pure è configurabile come vizio del negozio giuridico, anche se è tale da rendere nullo l’accordo privato tra coniugi non può inficiare le conseguenze giuridiche che l’ordinamento fa discendere dalla omologa.

Ne deriva che potrebbe essere illegittimo anche il rifiuto del Tribunale di concedere il decreto di omologa, nei casi – invero un po’ scolastici – in cui possa ravvisare ex ante che l’accordo di separazione è simulato. A nostro parere il potere di verifica riconosciuto al Tribunale dovrebbe potersi estendere alla veridicità della decisone dei coniugi, e laddove fosse ravvisabile una simulazione a fini fiscali forse si potrebbe ritenere applicabile la exceptio doli generalis, anche a tutela dell’ordine pubblico.

Però, una volta ammesso il principio per cui la volontà rilevante è quella relativa l’ottenimento dello status di coniugi separati, che non è inficiata dalla simulazione per il semplice fatto che non è simulata, allora anche questo potere di verifica dovrebbe venir meno, se non ci sono altre ragioni di ordine pubblico. E’ questo l’effetto inevitabile della concezione privatistica della separazione coniugale, che essendosi affermata in molti precedenti giurisprudenziali è venuta a configurare un vero e proprio diritto soggettivo alla separazione.

A maggior ragione, una volta che l’omologa è stata concessa, nel quadro delineato dalla sentenza che si commenta l’ipotetica nullità non potrà fatta valere nemmeno successivamente, mediante la revoca del decreto del Tribunale: sul punto esisteva un isolato precedente del Tribunale di Bologna confermato dalla Corte d’Appello (Sent. 17 maggio 2000, pubbl. in Foro It., 2000, I, 3616), che viene quindi ad essere smentito in sede di legittimità.

Oltretutto, se la prova della simulazione da parte di un terzo è già di per sé quasi diabolica, è anche vero che in mancanza di improbabili controdichiarazioni scritte dei coniugi è pressoché impossibile distinguere ex post tra una simulazione di separazione e una riconciliazione successiva, che è sempre legittima e non necessitante di formalità.

Per il periodo successivo al decorso il termine per il reclamo, si è ipotizzata in dottrina la possibilità della revocazione del decreto di omologa su istanza del P.M., ex art. 397 c.p.c. Tuttavia, l’orientamento prevalso nella sentenza in esame a ben vedere fa venire meno sia i presupposti della revocazione, sia quelli di una qualsivoglia forma di impugnativa dell’omologa per vizio del consenso.

In definitiva, dunque, il decreto che conferisce efficacia ad una separazione “fiscale” non dovrebbe mai potersi configurare come un atto invalido, né tantomeno il comportamento dei coniugi potrebbe mai essere sanzionato come una truffa ai danni dello Stato.

Infatti, seguendo l’impostazione della sentenza in esame, del decreto di omologa non sarebbe mai accertabile la nullità, per il semplice motivo che indipendentemente dall’effettiva volontà dei coniugi esso rimane un atto tipico pienamente valido. E nel contempo non si potrebbe nemmeno parlare di truffa, in quanto la liceità dell’istanza di omologazione anche in assenza di un’effettiva volontà di separarsi (che oltretutto è alla base di un negozio a carattere personalissimo, le cui motivazioni tendono ad essere considerate insindacabili) esclude che si possa parlare di raggiri.

Come a dire che il sostanziale favor divortii al quale è ormai è ispirata la nostra prevalente giurisprudenza, una volta tanto può anche produrre a carico dello Stato effetti collaterali fiscalmente spiacevoli. (M.F. 21.11.05)

18.11.2005

Brevetti: si raffrontano le soluzioni tecniche, non le funzioni

La “novità” dell’invenzione dipende dalla soluzione tecnica, non dalla funzione da realizzare. La Corte di Cassazione (Sent. n. 17993 del 9 settembre 2005 [PDF]) ha ribadito un principio di fondo alla luce del quale devono essere affrontati i giudizi di contraffazione e/o nullità brevettale, che invero – stando ad alcune sentenze di merito che si è avuto modo di osservare – non sembra essere ancora entrato nel patrimonio comune a tutte le Sezioni specializzate di diritto industriale.

Il principio è che, laddove si tratti di decidere sulla “ novità” dell’invenzione, che come è noto è decisiva per la brevettabilità della stessa ex art. 12 l. inv., non occorre guardare tanto alla funzione da realizzare, quanto alle soluzioni dei problemi tecnici che rendono originale l’idea inventiva brevettata.

Il criterio è utile anche per una corretta stesura ed interpretazione delle rivendicazioni brevettali, che molto spesso – pur essendo sempre meno ricorrente la casistica della rivendicazioni omnibus – vengono concepite in senso “funzionale”, in modo da avere la massima ampiezza possibile, mettendosi così a rischio di nullità.

Nella fattispecie, si trattava del brevetto di un ingegnere risalente al 1979: esso consentiva di rilevare a distanza i consumi degli utenti di energia elettrica e di intervenire in tempo reale su di essi, al fine di evitare l’interruzione dell’erogazione in caso di carichi eccessivi.

Nel 1990 l’Enel aveva a sua volta brevettato un prototipo di contatore – poi messo in commercio in un notevole numero di esemplari – che secondo l’attore utilizzava lo stesso sistema. Convenuta in contraffazione, l’Enel stessa si era quindi difesa sostenendo che l’invenzione dell’ingegnere non sarebbe stata brevettabile, e comunque che la soluzione tecnica alla base del successivo proprio brevetto sarebbe stata nuova e diversa.

Il giudice di primo grado, pur escludendo la contraffazione, aveva comunque ritenuto che il brevetto dell’Enel riproducesse una qualificante e centrale funzione del brevetto dell’attore, e quindi aveva disposto un indennizzo.

In secondo grado, la Corte d’Appello di Roma aveva riformato la sentenza riconoscendo pienamente la contraffazione. Secondo quest’ultimo collegio, infatti, ci si doveva discostare dalle conclusioni del CTU di primo grado, che esaminando le varie soluzioni tecniche possibili rispetto alla comune funzione dei due brevetti, aveva escluso che quelle adottate dall’Enel fossero identiche a quelle dell’ingegnere. Quindi, secondo il perito, l’azienda elettrica non aveva stricto sensu contraffatto il brevetto preesistente, in quanto le soluzioni tecniche adottate nel proprio erano originali.

Tuttavia, il CTU aveva aggiunto che all’epoca della domanda di brevetto Enel la funzione che si intendeva realizzare (cioè il controllo a distanza dei consumi con possibilità di ridurli in caso di sovraccarico) era già divenuta di pubblico dominio. Proprio questo ha indotto la Corte d’Appello a discostarsi dall’opinione del perito e a ritenere esistente la contraffazione. Ma in questo modo il Collegio romano ha reso evidente la confusione operata tra funzione del brevetto e soluzioni tecniche adottate.

Infatti, in primo luogo, per riconoscere la “novità” del brevetto Enel, il giudice d’appello ha affermato che“se la funzione in questione era originale e nuova alla data della domanda di brevetto, non si vede come essa potesse diventare improvvisamente nota e di pubblico dominio a distanza di pochi anni, quando com’è noto i progressi della scienza sono sempre di lunga durata”. E poi, entrando nel merito della allegata contraffazione, detto giudice ha aggiunto che nell’invenzione dell’Enel la diversità delle “tecniche” impiegate per raggiungere il medesimo risultato, illustrata dal perito di primo grado, non era da ritenersi determinante. Ciò in quanto secondo la Corte romana si doveva concludere che comunque “la funzione centrale ed essenziale” del brevetto dell’ingegnere era stata contraffatta, a nulla rilevando che il progresso tecnologico avesse consentito al brevetto Enel, posteriore di  undici anni, di descrivere e rivendicare tecniche, procedure e materiali più progrediti.

La Corte di Cassazione ha però ritenuto insufficiente la motivazione del giudice dell’impugnazione, cassandone la sentenza e rinviando ad altra sezione della Corte.

La sentenza in esame ha così riaffermato il principio per cui il giudizio di novità di un brevetto – fondato, come da opinione unanime, sulla “mancata evidenza” delle soluzioni adottate rispetto al preesistente stato della tecnica – nonché la comparazione con il brevetto che si assume contraffatto, devono basarsi sulle soluzioni tecniche adottate e non sulla funzione dell’invenzione.

Infatti, come già affermato in altro precedente della Suprema Corte, “l’identità della funzione da realizzare tra i due brevetti non dimostra affatto l’identità dell’idea inventiva, ben potendo un medesimo problema essere risolto diversamente, attraverso distinte soluzioni tecniche, ciascuna pertanto proteggibile perché originale”.

Per questo motivo il giudice di Appello non aveva sufficientemente motivato la propria decisione, dapprima basandosi in modo apodittico sull’affermazione relativa alla “lunga durata” dei progressi della scienza che sarebbe valsa ad escludere la mancata novità del secondo brevetto. E poi, per non aver motivato l’opinione secondo la quale l’adozione di “tecniche” diverse da parte di Enel, correttamente individuate dal CTU, sarebbe tuttavia stata solo marginale, e non sufficiente ad escludere la contraffazione.

La Cassazione ha rilevato che queste carenze delle motivazione della Corte romana dipendevano tutte da un errato ragionamento di fondo, secondo il quale, al fine di affermare od escludere la novità di un’invenzione – per poi, in caso positivo, decidere sulla contraffazione di un brevetto precedente – occorresse basarsi sull’originalità della funzione, anziché su quella delle soluzioni tecniche adottate.

Solo in questo modo la sentenza cassata aveva potuto ritenere pertinente l’apodittica affermazione sulla “lunga durata” dei progressi della tecnica, che impedirebbero la rapida obsolescenza di un brevetto, nonché l’affermazione successiva sull’irrilevanza delle diverse soluzioni tecniche adottate dall’invenzione Enel (S.L.F. 18.11.05)